Pubblicità Vodafone: Bloccato il Pinguino Pino
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Abbiamo gridato il nostro disappunto verso gli spot Vodafone che vedono protagoniste le tre bestie ed abbiamo chiesto di non vedere più le pubblicità con l’orso, la foca ed il pinguino (che nel primo spot non era male, ma ha degenerato) .
Le nostre recriminazioni erano ‘artistiche‘, per quanto siamo in grado di giudicare e per la scarsa simpatia dei personaggi e delle storie costruite intorno a loro.
L’ultimo spot Vodafone con protagonista il pinguino Pino, che soccorre l’amante della musica in alta montagna, è stato bloccato, ma non perchè eccessivamente brutto (e questa volta era uno spot anche accettabile) ma per motivi legali.
Il Giurì dell’ Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria con pronuncia 8/2014 del 11 febbraio ne ha infatti deciso la cessazione.
Wind e Telecom Italia avevano infatti presentato ricorso sostenendo che il messaggio pubblicitario era lesivo nei loro confronti facendo riferimento ad una comparazione dei prodotti in modo molto superficiale.
Le frasi incriminate «Ma cos’è questo sento e non sento» e «Non interrompere le tue passioni neanche per un secondo. Con la rete veloce Vodafone puoi» facevano intendere che la velocità di connessione della rete Vodafone fosse superiore a quella dei concorrenti, anche se non citati esplicitamente, senza portare dati che comprovassero questa affermazione.
Il Giurì, che ha accolto le tesi dei ricorrenti, ha ritenuto la pubblicità “non conforme” agli articoli 2 (comunicazione commerciale ingannevole) e 15 (comparazione) del Codice di autodisciplina. Da qui l’ordine di cessare la campagna, oltre alla pubblicazione della pronuncia sul quotidiano Corriere della Sera e sul sito di Vodafone.
Vediamo i due articoli del codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale richiamati:
Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole
La comunicazione commerciale deve evitare ogni dichiarazione o rappresentazione che sia tale da indurre in errore i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni non palesemente iperboliche, specie per quanto riguarda le caratteristiche e gli effetti del prodotto, il prezzo, la gratuità, le condizioni di vendita, la diffusione, l’identità delle persone rappresentate, i premi o riconoscimenti.
Nel valutare l’ingannevolezza della comunicazione commerciale si assume come parametro il consumatore medio del gruppo di riferimento.
Art. 15 – Comparazione
È consentita la comparazione quando sia utile ad illustrare, sotto l’aspetto tecnico o economico, caratteristiche e vantaggi dei beni e servizi oggetto della comunicazione commerciale, ponendo a confronto obiettivamente caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili tecnicamente e rappresentative di beni e servizi concorrenti, che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi.
La comparazione deve essere leale e non ingannevole, non deve ingenerare rischi di confusione, né causare discredito o denigrazione. Non deve trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà altrui.
Alla luce della lettura degli articoli la decisione di sospensione del messaggio pubblicitario Vodafone è assolutamente condivisibile.